Descrizione
L'art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/2001, modificato da ultimo dall’art. 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il 7 maggio 2025.
Presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero:
- un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione. La relativa domanda viene ritenuta validamente prodotta ove si dichiari espressamente la circostanza per cui si trova all'estero anche nel caso in cui al momento della richiesta non si trovi all'esterno , purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione
La domanda potrà pervenire redatta su carta semplice o preferibilmente mediante il modulo allegato, al Comune con le seguenti modalità:
- per posta ordinaria (spedizione in Via Roma, 43_ 33050 Castions di Strada)
- per posta elettronica (anagrafe@comune.castionsdistrada.ud.it)
- posta certificata (comune.castionsdistrada@certgov.fvg.it)
- recapitata a mano anche da persona diversa dall’ interessato.
La dichiarazione di opzione, necessariamente corredata di copia di un documento d'identità deve in ogni caso:
- contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale;
- la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.